N. XXXX/XXX e N. XXXX/XXX/1
All’Ufficio Depenalizzazione della Camera di Commercio I.A.A. di
Ascoli Piceno
Via Mercantini n.23/25 Ascoli Piceno
Il sottoscritto Nome Di Fantasia
nato a Paese della Fantasia(XX) il 99/99/9999 ed ivi residente in Via Fantasiosa
n. XX, Codice fiscale n.XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di Amministratore Unico
della Società a Responsabilità Limitata uninominale denominata ###, corrente in
Paese della Fantasia(XX), Piazza Fantasiosa n.X, Codice Fiscale, Partita Iva e
numero Registro Imprese di Ascoli Piceno XXXXXXXXXXX, REA n. AP-XXXXXXX ricorre
in rappresentanza ed in nome e per conto della ### srl uninominale e per se
stesso in quanto responsabile in solido avverso i seguenti verbali di
accertamento di Infrazione Amministrativa N. XXXX/XXX emesso dalla Camera
di Commercio di Ascoli Piceno in data 04/10/2010 10:17 – XXXXXXX e notificato alla
### srl uninominale in data 06/10/2010; N. XXXX/XXX/1 emesso dalla Camera
di Commercio di Ascoli Piceno in data 04/10/2010 10:21 – XXXXXXX e notificato
al Sig. Nome Di Fantasia in data 06/10/2010.
Fatto:
1. In data 14/05/2007 venne costituita la ### srl, rogito Notaio XXXXX XXXXX in XXXXXXXXXXX (XX);
2. Il capitale sociale di euro 10.000,00 della ### srl fu sottoscritto dai Signori Nome Di Fantasia e Cognome del Socio, nato a Paese della Fantasia(XX) il 88/88/8888 ed ivi residente in Via XXXXXXXXX n.XX, Codice Fiscale n. YYYYYYYYYYYYYYYY, in parti uguali tra loro per un importo di euro 5.000,00 cadauno;
3. In data 15/07/2010 i soci della ### srl, Signori Nome Di Fantasia e Cognome del Socio, intesero addivenire ad una compravendita delle quote della società ### srl dinanzi al Notaio XXXXXX XXXXXX in XXXXXXXXX;
4. Per effetto della compravendita, nella quale il Sig. Cognome del Socio cedette l’intero pacchetto detenuto, il Sig. Nome di Fantasia assunse la qualifica di socio unico della società ### srl;
5. In data 30/07/2010 il Notaio registrò la compravendita all’Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno, Repertorio n. XXXX serie XX;
6. In data 02/08/2010 il Notaio depositò l’atto di compravendita registrato presso il Registro delle Imprese di Ascoli Piceno;
7. In data 02/09/2010 il Registro delle Imprese di Ascoli Piceno iscrisse l’atto, inviandone comunicazione al Notaio;
8. In data 15/09/2010 l’Amministratore unico della ### srl depositò al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno comunicazione ex art. 2470 c.c.
9. In data 04/10/2010 il Registro Imprese di Ascoli Piceno elevò verbali di accertamento di infrazione amministrativa n.XXXX/XXX a carico della ### srl e n. XXXX/XXX/X a carico del rappresentante e responsabile in solido in quanto “non ha adempiuto all’obbligo stabilito da ART.2470 COMMA 4 COD.CIV., ISCRIZIONE SOCIO UNICO, nel termine previsto del 01/09/2010, avendo presentato la relativa denuncia in data 15/09/2010.”, elevando una sanzione di euro 412,00 oltre spese;
10. Dalla lettura dei verbali di accertamento di infrazione amministrativa n. XXXX/XXX e n. XXXX/XXX/1 si evidenzia che il Registro Imprese di Ascoli Piceno intende far decorrere i trenta giorni, previsti dall’articolo 2470 del codice civile, dalla data di deposito dell’atto di compravendita presso lo stesso Registro, avvenuta in tale fattispecie il 02/08/2010.
Premesso tutto quanto sopra il
ricorrente ricorre avverso Verbali di Accertamento di Infrazione Amministrativa
n. XXXX/XXX e n. XXXX/XXX/1 emessi dalla
Camera di Commercio di Ascoli Piceno per i seguenti motivi:Fatto:
1. In data 14/05/2007 venne costituita la ### srl, rogito Notaio XXXXX XXXXX in XXXXXXXXXXX (XX);
2. Il capitale sociale di euro 10.000,00 della ### srl fu sottoscritto dai Signori Nome Di Fantasia e Cognome del Socio, nato a Paese della Fantasia(XX) il 88/88/8888 ed ivi residente in Via XXXXXXXXX n.XX, Codice Fiscale n. YYYYYYYYYYYYYYYY, in parti uguali tra loro per un importo di euro 5.000,00 cadauno;
3. In data 15/07/2010 i soci della ### srl, Signori Nome Di Fantasia e Cognome del Socio, intesero addivenire ad una compravendita delle quote della società ### srl dinanzi al Notaio XXXXXX XXXXXX in XXXXXXXXX;
4. Per effetto della compravendita, nella quale il Sig. Cognome del Socio cedette l’intero pacchetto detenuto, il Sig. Nome di Fantasia assunse la qualifica di socio unico della società ### srl;
5. In data 30/07/2010 il Notaio registrò la compravendita all’Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno, Repertorio n. XXXX serie XX;
6. In data 02/08/2010 il Notaio depositò l’atto di compravendita registrato presso il Registro delle Imprese di Ascoli Piceno;
7. In data 02/09/2010 il Registro delle Imprese di Ascoli Piceno iscrisse l’atto, inviandone comunicazione al Notaio;
8. In data 15/09/2010 l’Amministratore unico della ### srl depositò al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno comunicazione ex art. 2470 c.c.
9. In data 04/10/2010 il Registro Imprese di Ascoli Piceno elevò verbali di accertamento di infrazione amministrativa n.XXXX/XXX a carico della ### srl e n. XXXX/XXX/X a carico del rappresentante e responsabile in solido in quanto “non ha adempiuto all’obbligo stabilito da ART.2470 COMMA 4 COD.CIV., ISCRIZIONE SOCIO UNICO, nel termine previsto del 01/09/2010, avendo presentato la relativa denuncia in data 15/09/2010.”, elevando una sanzione di euro 412,00 oltre spese;
10. Dalla lettura dei verbali di accertamento di infrazione amministrativa n. XXXX/XXX e n. XXXX/XXX/1 si evidenzia che il Registro Imprese di Ascoli Piceno intende far decorrere i trenta giorni, previsti dall’articolo 2470 del codice civile, dalla data di deposito dell’atto di compravendita presso lo stesso Registro, avvenuta in tale fattispecie il 02/08/2010.
L’articolo 2470 del c.c. riguarda la EFFICACIA E PUBBLICITA’ pertanto è di tutta evidenza che occorre analizzare nello specifico lo spirito del Legislatore allorquando, in modo esplicito, scindendo gli effetti temporali degli atti di compravendita e connettendoli inscindibilmente ai momenti in cui essi vengono pubblicizzati, ne fa derivare i termini per i relativi adempimenti dagli effetti medesimi.
Occorre preliminarmente chiarire che gli atti di compravendita di partecipazioni sortiscono effetti verso tre categorie di soggetti e più precisamente:
Verso gli acquirenti e venditori,
Verso la società stessa
Verso i terzi.
Analisi degli effetti dell’atto di compravendita di quote Verso gli acquirenti e venditori.
La lettera dell’articolo 2470 c.c. ad una approfondita analisi, nulla prevede sul momento in cui l’atto di compravendita produce effetti nei confronti degli acquirenti/venditori.
Il silenzio della norma non può essere interpretato come una svista o mancanza del Legislatore, ma al contrario, come una precisa scelta dettata dalla logica in quanto la compravendita, tra le parti, ha effetto dal momento della firma dell’atto.
Ovviamente essendo l’atto di compravendita una manifestazione palese di volontà degli intervenuti, una volta perfezionata, non sarebbe logico e anche profondamente ingiusto farne derivare gli effetti da momenti successivi coincidenti con i depositi e le trascrizioni previste.
Il Legislatore nel silenzio della norma ha inteso rispettare la logica dei comportamenti oltre che la inviolabile volontà di esercitare un diritto e di farne derivare gli effetti dal momento del perfezionamento del proposito.
Nella fattispecie in esame, a supporto della logicità del silenzio del Legislatore, Il Notaio ha inteso inserire nell’atto di compravendita la specifica che tra le parti intervenute gli effetti dell’atto si manifestano al momento della firma dello stesso.
Ricordando che il Notaio è un pubblico ufficiale, deputato ad applicare le norme di legge si può tranquillamente asserire che lo Stesso ha semplicemente e logicamente scritto quanto previsto, pur nel silenzio, della legge vigente.
Analisi degli effetti dell’atto di compravendita di quote Verso la società.
L’articolo 2470 c.c. inizia con la prescrizione che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma, il quale prevede il deposito all’ufficio del Registro delle Imprese entro trenta giorni.
Il comma 1 dell’articolo 2470 è tanto esplicito quanto chiaro nel legiferare in merito agli effetti dell’atto di compravendita nei confronti della sola società indicando come termine iniziale il deposito presso il Registro delle Imprese.
Tale previsione trae il logico fondamento dalla portata del successivo comma 3 nel quale si dirime all’origine il problema della duplice compravendita della stessa partecipazione a più soggetti in buona fede, prevedendo che il più celere a depositare viene privilegiato.
La previsione del comma 3, mutuando quanto previsto nelle compravendite immobiliari, poteva trarre solido fondamento da un comportamento corroborato solo da data certa attestata dal deposito nel Pubblico Registro delle Imprese.
Analisi degli effetti dell’atto di compravendita di quote Verso i terzi.
Ricapitolando le dissertazioni che precedono si può affermare che il Legislatore:
non ha normato il termine da cui scaturiscono gli effetti di un contratto di compravendita di quote nei confronti degli intervenuti, delegando tale termine alla volontà delle parti;
ha esplicitamente previsto, come termine dal quale scaturiscono effetti di un contratto di compravendita di quote nei confronti della sola società, la data di deposito al Registro Imprese (art.2470 c.c. comma 1).
E’ di tutta evidenza, quindi, che l’articolo 2470 procede ad una classificazione dei cosiddetti terzi in un contratto di compravendita.
Non sono ovviamente terzi le parti intervenute.
I diritti doveri della società, il cui capitale sociale è stato oggetto di compravendita, sicuramente terza, vengono esplicitamente normati dal comma 1.
Di fatto rimarrebbero fuori dalle summenzionate previsioni i terzi intesi come parti non direttamente correlate né ai soggetti che hanno messo in atto la compravendita né alla società.
Un terzo verrebbe a conoscenza della compravendita non certo quando l’atto viene posto in essere e neppure quando viene depositato, ma solo quando il Registro Imprese ne dà evasione e conseguente iscrizione.
L’ evasione dell’atto depositato e la conseguente iscrizione presso un Pubblico Registro danno la possibilità a chiunque, al di fuori della società e dei soggetti che hanno compravenduto, di venirne a conoscenza.
A conferma di tale tesi sarebbe già sufficiente citare la norma dell’articolo 2448 c.c. la quale prevede espressamente che gli atti per i quali è prevista l’iscrizione o il deposito nel Registro Imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione (nel caso di specie 02/09/2010).
Continuando a proporre argomenti, basati sull’analisi della logica normativa, appare di tutta evidenza che nel caso di specie non esiste una difformità di comportamenti tra quelli previsti dalla normativa e quelli attuati dal Notaio prima e dall’Amministratore poi, come preteso dalla portata dei Verbali in questione, bensì solo ed esclusivamente una diversa terminologia usata dal Registro delle Imprese e dal Legislatore.
A parere del ricorrente le parole “avvenuta variazione” prevista dal comma 7 dell’articolo 2470 c.c. altro non significano e altro non potrebbero significare, per tutto quanto detto, che avvenuta iscrizione.
L’interpretazione logica dell’inciso giuridico trova profondo fondamento nella logica dei comportamenti.
E’ logico che tra le parti gli effetti della compravendita si hanno dal momento del perfezionamento dell’atto.
E’ logico che dinanzi a tanti acquirenti in buona fede che assumono tutti la qualifica di parti in causa, ci deve essere un termine dirimente fornito dalla data di deposito al Pubblico Registro delle Imprese.
E’ logico che il Registro delle Imprese debba effettuare dei controlli anche se formali sulle comunicazioni pervenutegli, è logico che il Registro Imprese chieda di perfezionare o integrare l’atto di compravendita, è logico che il Registro delle Imprese provveda a comunicare a tutti quanti (i terzi) l’avvenuta variazione della compagine sociale ed è altrettanto logico che l’azione di iscrizione e la conseguente evasione della pratica altro non è che l’ufficializzazione nei confronti di tutti della variazione della compagine sociale.
A tali conclusioni si giunge, oltre che dalla lettura del vigente articolo 2470 codice civile, anche dalla portata del previgente articolo 2470 c.c. che all’ultimo comma prevedeva che “le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione”.
Appare oltremodo inconfutabile la persistente volontà normativa, rilevabile sia nella vecchia che nella nuova norma, di far decorrere i termini di comunicazione delle dichiarazioni ex 2470 c.c. comma 4 e 5 dall’aggiornamento dell’elenco dei soci.
L’elenco dei soci, nella previgente normativa, era costituito dal libro dei soci, mentre nella normativa vigente e costituito dalle trascrizioni effettuate dal Registro delle Imprese che al momento dell’iscrizione dell’atto di compravendita altro non fa cha variare l’elenco dei soci, pertanto appare essere logica la decorrenza dei termini di comunicazione ex art.4 e 5 dell’articolo 2470 c.c. dal momento dell’avvenuta evasione della pratica di compravendita da parte del Registro delle Imprese.
Di contro appare oltremodo illogico, ingiustificato e paradossale che il Legislatore avesse scientemente usato al comma 1 il termine “deposito” ed al comma 7 dello stesso articolo il termine “variazione” come sinonimo del termine deposito.
Detto quanto sopra non appare motivato, quanto meno dal punto di vista semantico, il comportamento dello spettabile Registro delle Imprese allorquando afferma (di fatto) che il termine variazione significhi effettivamente deposito.
Proseguendo nell’analisi dell’intenzione legislativa, atta a dirimere la controversia in esame, giova segnalare l’inconfutabile volontà normativa di assegnare valore alla data di deposito nel Registro delle Imprese espressamente solo nei confronti della società (art.2470c.c. comma 1), mentre in tutti gli altri casi appare evidente l’intento di valorizzare la data di effettiva iscrizione dell’atto nel Registro come unica data valida nei confronti dei terzi.
Si cita l’articolo 2472 c.c. il quale prevede che “Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti”.
Addivenendo a tale conclusione e cioè che l’articolo 2470 c.c. ai commi 4 e 7 prevede l’obbligatorietà di comunicazione di socio unico entro trenta giorni dall’avvenuta iscrizione che ufficialmente varia la compagine sociale, i termini della comunicazione, nel caso specifico, decorrerebbero dal 02/09/2010 e sarebbero stati rispettati in quanto presentata in data 15/09/2010.
Il ricorrente, tutto ciò premesso chiede che codesto spettabile Ufficio Depenalizzazione della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, in merito al Verbale di Accertamento di Infrazione Amministrativa N. XXXX/XXX emesso dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno in data 04/10/2010 10:17 – XXXXXXX e notificato alla ### srl uninominale in data 06/10/2010 ed al Verbale di Accertamento di Infrazione Amministrativa e N. XXXX/XXX/1 emesso dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno in data 04/10/2010 10:21 – XXXXXXX e notificato al Sig. Nome di Fantasia in data 06/10/2010,
IN VIA PREGIUDIZIALE voglia annullare integralmente gli atti impugnati dichiarandoli nulli in quanto viziati da evidente errore nell’applicazione della norma;
IN VIA PRINCIPALE nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la richiesta pregiudiziale voglia prendere atto della validità delle interpretazioni e delle contestazioni di parte summenzionate, pur se in contrasto con quelle seguite dal Registro delle Imprese, ed annullare la sanzione irrogata in questione sia in capo al debitore principale che al responsabile in solido, in quanto il Registro delle Imprese avrebbe dovuto evadere la pratica entro 10 giorni dal suo deposito, consentendo all’Amministratore, pur nella difforme interpretazione della norma, di adempiere alla comunicazione ex art. 2470 c.c. nei termini voluti dal Registro.
IN VIA SUBORDINATA e senza preclusione per la parte ricorrente di impugnazioni future, voglia ridimensionare la sanzione sia in relazione all’obbligato principale che in solido al minimo previsto dall’articolo 2630 c.c. in conseguenza dell’inesistente danno provocato dalla presunta tardiva comunicazione ex art.2470 c.c. e delle obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione delle norme.
ALLEGATI:
1. Verbale di accertamento di Infrazione Amministrativa N. XXXX/XXX;
2. Verbale di accertamento di Infrazione Amministrativa N. XXXX/XXX/1;
3. Copia dell’atto di compravendita quote;
4. Copia della visura Camerale ### srl uninominale;
Si chiede l’audizione personale.
Con osservanza.
Paese della Fantasia07/10/2010


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