lunedì 13 aprile 2015
giovedì 26 marzo 2015
martedì 24 marzo 2015
venerdì 13 marzo 2015
Sanzioni e controsanzioni in corso con la Russia
Sanzioni e controsanzioni in corso con la Russia
In vista di una maggiore chiarezza sulla complicata
vicenda delle sanzioni introdotte dall’UE nei confronti della Russia e
delle controsanzioni che quest’ultima ha applicato conseguentemente ai prodotti
dell’UE la Camera di Commercio Italo Russa ha attivato
all’interno del proprio sito internet una sezione dedicata e costantemente
aggiornata, all’indirizzo:
http://www.ccir.it/ccir/speciale-sanzioni/
Questa pagina è suddivisa in:
- LE SANZIONI APPLICATE DALL’UNIONE EUROPEA:
in cui trovare indicazione dei diversi Regolamenti Comunitari con la data, l’oggetto delle restrizioni, i settori merceologici colpiti, ecc.; nel caso di necessità sono stati salvati anche tutti i documenti, pertanto li può scaricare, cliccando sui testi in verde
- LE SANZIONI APPLICATE DALLA FEDERAZIONE RUSSA
In questa sezione sono riportati i decreti emanati dal governo russo con un breve accenno, anche in questo caso, ai settori merceologici ed ai soggetti che non sono più autorizzati ad importare dall’estero tali prodotti.
Infatti, per determinati settori, il divieto di importazione è stato imposto solo agli enti statali (come nel caso di tessile, abbigliamento, calzature, veicoli, ecc.), ma non ai privati che continuano a poter importare dall’UE.
Per quanto concerne il settore agroalimentare, invece, su determinati prodotti/codici doganali le sanzioni sono state imposte a livello pubblico e privato, fermando, quindi, la libera introduzione sul territorio russo di determinati prodotti alimentari.
Analoghe informazioni sono disponibili anche sulla piattaforma World Pass all'interno della scheda paese Russia.
Per maggiori informazioni contattare la Camera di commercio Italo-Russa.
domenica 1 marzo 2015
Soggetto Passivo iva Ue affitta immobile sito in un Paese UE da un soggetto passivo iva UE - 27 febbraio 2015 Fonte: Sole 24 ore spa
Fonte: Esperto Soluzioni 24 Fisco
Quesito:
Una societa' di diritto italiano, soggetto passivo IVA, affitta un immobile strumentale in un Paese dell'Unione Europea, la Polonia, da una societa' di diritto polacco soggetto passivo IVA (VAT).
E' corretto che la società polacca che fattura i canoni di locazione ad una società italiana (UE) per un immobile sito in Polonia (UE) assoggetti i canoni ad iva (vat) polacca?
In caso affermativo come puo' la societa' italiana recuperare l'iva (vat) polacca pagata?
Risposta:
Il Regolamento Ue 1042/2013 (Gazzetta Ufficiale Ue 26.10.2013, n. 284 - Serie L) dispone, all'art. 31 bis, in merito alle prestazioni di servizi inerenti ai beni immobili, che i servizi relativi ai beni immobili di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono solo servizi che abbiano un nesso sufficientemente diretto con tali beni;
il nesso è considerato tale per i servizi che derivino dal bene immobile se il bene è elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
nell'ambito di applicazione del primo paragrafo rientrano la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), ovvero i casi in cui si effettui una prestazione di servizi pubblicitari con uso di beni immobili.
Ciò considerato, qualificando il servizio come inerente al bene immobile, il soggetto prestatore Ue emetterà fattura con aliquota Iva del paese dove è sito l'immobile ed il soggetto committente italiano avrà modo di chiedere rimborso dell'imposta.
giovedì 26 febbraio 2015
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