Fonte: Esperto Soluzioni 24 Fisco
Quesito:
Una societa' di diritto italiano, soggetto passivo IVA, affitta un immobile strumentale in un Paese dell'Unione Europea, la Polonia, da una societa' di diritto polacco soggetto passivo IVA (VAT).
E' corretto che la società polacca che fattura i canoni di locazione ad una società italiana (UE) per un immobile sito in Polonia (UE) assoggetti i canoni ad iva (vat) polacca?
In caso affermativo come puo' la societa' italiana recuperare l'iva (vat) polacca pagata?
Risposta:
Il Regolamento Ue 1042/2013 (Gazzetta Ufficiale Ue 26.10.2013, n. 284 - Serie L) dispone, all'art. 31 bis, in merito alle prestazioni di servizi inerenti ai beni immobili, che i servizi relativi ai beni immobili di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono solo servizi che abbiano un nesso sufficientemente diretto con tali beni;
il nesso è considerato tale per i servizi che derivino dal bene immobile se il bene è elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
nell'ambito di applicazione del primo paragrafo rientrano la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), ovvero i casi in cui si effettui una prestazione di servizi pubblicitari con uso di beni immobili.
Ciò considerato, qualificando il servizio come inerente al bene immobile, il soggetto prestatore Ue emetterà fattura con aliquota Iva del paese dove è sito l'immobile ed il soggetto committente italiano avrà modo di chiedere rimborso dell'imposta.
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